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| Introduzione |
Il software, inteso nella sua accezione più ampia come serie di istruzioni atte, una volta espresse in opportuno codice, a far compiere particolari funzioni a un elaboratore digitale, può trovare protezione essenzialmente tramite due istituti: quello del diritto d'autore e quello del brevetto per invenzione. Si discutono qui di seguito vantaggi e limiti di tali forme di protezione. | ||||||||||||
Protezione tramite il Copyright |
La legge sul diritto d'autore, originariamente concepita per proteggere le opere dell'ingegno di natura estetica (quali le opere letterarie, musicali, figurative, teatrali, cinematografiche, etc.), nel 1992 ha esteso il suo ambito di protezione ai programmi per elaboratore.
Vantaggi |
Questa forma di protezione del software presenta il vantaggio di non essere necessariamente onerosa (in quanto non esige obbligatoriamente le formalità della registrazione) e di non richiedere particolari requisiti di originalità di contenuto.
| Limiti Il copyright offre sostanzialmente protezione unicamente nei confronti della pura copia brutale del software. Infatti così come nei confronti delle opere letterarie la legge sul diritto d'autore limita la sua protezione alle pure forme espressive con esclusione del loro contenuto, allo stesso modo nei confronti del software la legge limita la sua protezione alla mera modalità di scrittura dello stesso con espressa esclusione (Art.2 d.a.) di ogni suo contenuto o idea ad esso sottostanti (vale a dire di ogni algoritmo risolutivo e procedura seguiti nel programma per il raggiungimento dei suoi scopi). Sotto questo aspetto la legge offre al programma una protezione ancor più limitata di quella offerta all'opera letteraria. Infatti dall'estrema povertà terminologica (qualche centinaio di lemmi) che un linguaggio di programmazione presenta rispetto alla ricchezza di vocaboli (diverse decine di migliaia) di un linguaggio parlato discende che mentre in campo letterario sarà sempre possibile pretendere (sulla base del copyright) che uno stesso argomento sia espresso in modo differente da due autori diversi (stante lo stragrande numero di diverse forme espressive messe a disposizione dal linguaggio umano) lo stesso non sarà sempre possibile pretendere da due programmatori, dal momento che alcuni algoritmi o idee risolutive sottostanti a un determinato programma (algoritmi e idee che in quanto tali risultano espressamente esclusi da protezione) non potranno che essere espressi (salvo il diverso nome assegnabile a funzioni e variabili) allo stesso modo. Pertanto un giudizio di contraffazione su due software che fosse soltanto basato su coincidenze di parti dell'uno e parti dell'altro avrebbe scarso significato, sopratutto qualora a formulare il giudizio fosse un consulente che nell'elaborazione di un software non si sia mai cimentato. I precedenti rilievi giustificano un metodo, il cosiddetto "blind room method", utilizzato (e legittimato) negli Stati Uniti per aggirare la protezione assicurata a un programma dal copyright. Blind Room Method Questo metodo trae origine dalla considerazione che l'autore di un nuovo programma non può essere accusato di ledere il copyright dell'autore di un programma precedente se egli può provare che alla redazione formale del proprio programma è pervenuto in modo autonomo senza prendere visione della redazione formale di tale programma precedente. Una valida prova può essere costituita dal fatto che al nuovo programma si è pervenuti seguendo il seguente metodo. Un primo programmatore o gruppo di programmatori provvede a decompilare detto programma precedente così da individuare le funzioni da esso svolte. Effettuato tale lavoro il primo gruppo commissiona a un secondo programmatore o secondo gruppo di programmatori il compito di elaborare un nuovo programma che svolga le stesse funzioni. Il tal modo il secondo gruppo può rivendicare una redazione formale del nuovo programma del tutto autonoma dalla redazione formale del programma di partenza, e quindi non lesiva dei diritti d'autore connessi a quest'ultimo. Protezione tramite il Brevetto La tutelabilità del software tramite il brevetto per invenzione è soggetta ai requisiti di industrialità e di livello inventivo che condizionano la brevettabilità di qualsiasi invenzione. Stando al requisito dell'industrialità il software risulta proteggibile laddove contribuisca alla soluzione di un problema tecnico. Così ad esempio macchine, processi di produzione e sistemi di comando che siano controllati tramite un determinato software risultano suscettibili di protezione brevettuale. Vantaggi Il principale vantaggio della protezione offerta dal brevetto è costituito dal fatto che la protezione brevettuale non si limita a impedire la copia brutale del programma (come nel copyright) potendosi invece focalizzare sulle idee di soluzione, di portata più ampia ed essenziale, che sono alla base dello stesso, così da non risultare più sufficiente discostarsi dalla sua forma espressiva (scrittura) per poterne aggirare la protezione. Limiti La legge brevetti italiana (Art.12 c.2/b) come pure la Convenzione sul Brevetto Europeo e la legislazione di altri paesi escludono la protezione dei programmi per elaboratori in sè e in particolare la protezione di programmi di applicazione in un generico PC. Tale esclusione tuttavia nella giurisprudenza di alcuni Uffici Brevetti è stata oggetto di alcuni distinguo miranti a riconoscere la proteggibilità di un programma di applicazione generica tutte le volte che è ravvisabile in esso la soluzione di un problema tecnico o un qualche effetto tecnico. Così ad esempio presso l'Ufficio Brevetti Europeo è stata riconosciuta la proteggibilità di programmi che durante la loro esecuzione miglioravano sotto alcuni aspetti le prestazioni e le modalità operative del computer. |
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