G.ARENA: "IL BREVETTO PER INVENZIONE"


Capitolo III

LE PROCEDURE DI BREVETTAZIONE

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............. Le procedure di brevettazione si distinguono principalmente in due categorie:

- procedure ad esame di merito;
- procedure a semplice registrazione.


.............1. Procedura ad esame di merito

............. La procedura comprende le seguenti fasi.

............. 1.1 Operazioni iniziali per il deposito della Domanda di Brevetto

............. Tali operazioni prevedono essenzialmente:

- esame dell'invenzione rivolto ad individuare le sue caratteristiche strettamente essenziali, ad enucleare l'idea di soluzione nella sua portata più ampia e le sue forme preferite di realizzazione;
- redazione della descrizione e dei disegni da allegare alla Domanda di brevetto;
- redazione, in calce alla descrizione, di rivendicazioni precisanti l'ambito di protezione che si intende dare al brevetto, vale a dire l'idea inventiva nella sua portata pił ampia e le sue forme preferite di realizzazione;
- compilazione e deposito della Domanda di brevetto presso l'Ufficio Brevetti nazionale.

.............Descrizione, rivendicazioni e disegni devono essere redatti secondo quanto previsto dalle norme e in modo da prevenire possibili futuri attacchi contro la validitą e la portata dell'invenzione e del brevetto mossi in sede di esame di merito della Domanda, o in sede giudiziaria in caso di lite. Tutto ciò tenendo conto anche dei divieti di introdurre sostanziali integrazioni del testo della Domanda una volta avvenuto il suo deposito.


.............1.2 Avvio dell'esame della Domanda nei suoi aspetti formali e Ricerca di Novità

.............Viene verificata la rispondenza della Domanda sotto il profilo formale e avviata una ricerca fra la documentazione tecnica (brevetti e altre pubblicazioni) dei paesi più industrializzati rivolta a reperire soluzioni tecniche anteriori (chiamate brevemente "anteriorità") che hanno già affrontato le stesse problematiche cui l'invenzione intende dare soluzione. Tale ricerca si conclude con l'emissione di un rapporto di ricerca in cui sono evidenziati i documenti rintracciati.


.............1.3 Esame di merito

............. Si tratta della fase più delicata della procedura di concessione la cui criticità è acuita dal fatto che mentre il giudizio sulla novità dell'invenzione deve necessariamente essere giustificato da riscontri oggettivi (analogie e differenze dell'invenzione rispetto alle anteriorità evidenziate dal rapporto di ricerca), quello sulla presenza o meno nel trovato di un livello inventivo risulta alquanto opinabile e ciò rende più problematica la difesa dell'invenzione nei confronti delle obiezioni mosse dall'esaminatore.

............. Questa fase porta a un contradditorio fra esaminatore e consulente delegato alla difesa del brevetto, che si traduce nell'emissione di un certo numero (mediamente 3-4) di notificazioni dell'esaminatore e di altrettante risposte (memorie difensive) del consulente, sino a concludersi con la decisione dell'esaminatore di concedere in tutto o in parte la Domanda di brevetto o di respingerla.


.............1.4 Eventuale fase finale di opposizione

............. Alcune legislazioni prevedono che la decisione di concessione venga dapprima pubblicata in forma provvisoria per lasciare ai terzi la possibilità di presentare, entro un termine di tempo prefissato, eventuali opposizioni alla concessione (in tutto o in parte) del brevetto.

............. Le richieste di annullamento o di limitazione del brevetto avanzate nelle opposizioni devono essere adeguatamente motivate e documentate.

............. Trascorso inutilmente il tempo utile per l'opposizione la decisione di concessione diventa definitiva. Diversamente si instaura un contenzioso con contradditorio fra le parti e decisione finale suscettibile di eventuale appello.


.............2. Procedura a semplice registrazione

............. La procedura differisce dalla precedente in quanto mancano le fasi di ricerca di novità, esame di merito e opposizione.

............. L'Italia prevede la possibilità di scegliere una o l'altra delle due procedure. Infatti il brevetto può essere richiesto o tramite una Domanda di brevetto nazionale (procedura a semplice registrazione) o tramite una Domanda di brevetto europeo con estensione all'Italia (procedura ad esame).

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