G.ARENA: "IL BREVETTO PER INVENZIONE"


Capitolo X

VARIE VIE PER LA PROTEZIONE ALL'ESTERO, LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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............. L'estensione della protezione brevettuale in paesi esteri può seguire vie diverse, vale a dire quella nazionale, quella regionale o quella internazionale.

............. I relativi caratteri e procedure trovano riscontro in alcune convenzioni internazionali fra cui principalmente la Convenzione di Parigi, quella del Brevetto Europeo e il PCT (Patent Cooperation Treaty).

............. 1. Convenzione di Parigi

............. Si tratta della convenzione di più lontana origine e di fondamentale importanza in quanto fissa norme basilari a tutela della proprietà industriale al cui rispetto sono tenuti tutti i paesi contraenti, chiamati anche paesi dell'Unione di Parigi.

............. Una norma di grande rilievo è quella relativa al riconoscimento del cosiddetto "diritto di priorità"

............. Secondo tale norma ogni cittadino dei paesi contraenti, titolare di una domanda di brevetto nel proprio paese, può depositare una corrispondente domanda di brevetto in altri paesi dell'Unione rivendicando come data di nascita dell'invenzione quella del deposito della Domanda nel paese d'origine ("data di priorità") purchè il deposito nel paese estero venga effettuato non più tardi di un anno dalla data di tale deposito originario.

............. In tal modo anche il requisito di novità viene valutato non in relazione allo stato della tecnica anteriore alla data di deposito nel paese estero ma in relazione a quello anteriore alla data di priorità.

............. 2. Convenzione sul Brevetto Europeo

............. La convenzione è stata sottoscritta dai paesi della CEE e da altri paesi europei.

............. Con essa è stato istituito l'Ufficio Brevetti Europeo (con sede principale a Monaco di Baviera) e il Brevetto Europeo, che dà luogo a una procedura centralizzata di concessione dei brevetti nei singoli paesi contraenti.

............. La procedura ha inizio con la presentazione di una Domanda di brevetto presso l'Ufficio Brevetti Europeo. La Domanda può rivendicare un diritto di priorità nel caso sia preceduta da una corrispondente Domanda di brevetto nel paese di origine (come normalmente si verifica se il richiedente è cittadino di un paese non contraente).

............. La procedura di concessione è una procedura ad esame di merito come già descritta nel precedente capitolo III.


............. 3. P.C.T.

............. Il trattato consente ai cittadini dei paesi contraenti di dar corso alla protezione all'estero delle loro invenzioni con il deposito iniziale di un'unica Domanda di brevetto, chiamata Domanda internazionale di brevetto, designante i paesi di estensione.

............. La Domanda viene sottoposta ad esame di novità e una volta conosciuto il suo esito il richiedente può decidere se confermare in tutto o in parte i paesi designati e procedere al deposito di singole domande di brevetto in tali paesi, oppure se richiedere un esame internazionale preliminare di brevettabilità il cui esito ha carattere di parere autorevole ma non vincolante ai fini della brevettabilità nei vari paesi extra europei (per il richiedente italiano l'ufficio che effettua l'esame preliminare è l'Ufficio Brevetti Europeo per cui in sede di esame europeo l'esito dell'esame preliminare è quasi sempre confermato).

............. In questa seconda eventualità il richiedente può rimandare sino all'esito dell'esame preliminare la decisione di procedere o meno al deposito delle singole domande di brevetto nei paesi designati.


............. 4. Possibili conseguenti vie alternative di protezione brevettuale all'estero


............. 4.1 Deposito di singole Domande nazionali

............. Questa soluzione prevede dapprima il deposito di una domanda di brevetto italiana e quindi, entro un anno (termine utile per rivendicare il diritto di priorità), il deposito di singole domande di brevetto nazionali estere.

............. Essa ha prevalentemente significato quando il numero di paesi interessati, sia europei che extra europei, è alquanto esiguo.


............. 4.2 Deposito di una Domanda di Brevetto Europeo più eventuali Domande
................... extra europee


............. Si tratta di una procedura consigliabile già a partire da un numero di tre paesi europei designati.
............. Se oltre ai paesi europei si intende procedere alla brevettazione anche in altre nazioni extra europee e ci si vuole premunire dal rischio di eventuali futuri abbandoni delle relative Domande di brevetto dovuti a un esito sfavorevole dell'esame di novità, allora può essere conveniente depositare la Domanda di Brevetto Europeo come prima Domanda in assoluto, designante necessariamente in tal caso anche l'Italia.

............. In questo modo la ricerca di novità presso l'Uffico Brevetti Europeo segue normalmente un corso accelerato il cui esito è portato a conoscenza del richiedente in tempo utile per decidere se estendere o meno la Domanda anche nei paesi extra europei.


............. 4.3 Deposito di una Domanda Internazionale di Brevetto

............. Questa procedura è consigliabile principalmente in uno dei seguenti casi:

- la decisione di estensione all'estero è presa in data molto prossima al termine utile per la rivendicazione del diritto di priorità (vale a dire all'anniversario del deposito italiano) così da rendere problematico il deposito in tempo utile delle singole domande nazionali;
- il richiedente ha già depositato come prima Domanda in assoluto una Domanda di brevetto italiana e vuole estenderla anche in paesi extra europei cautelandosi tuttavia dal rischio di futuri abbandoni delle Domande di brevetto dovuti all'esito sfavorevole dell'esame di novità;
- l'estensione all'estero riguarda un numero elevato di paesi, con conseguente notevole impegno finanziario, e il richiedente si vuol premunire da un insuccesso delle Domande di brevetto nei vari paesi con procedura ad esame;
in tal caso la richiesta dell'esame preliminare di brevettabilità e il suo esito favorevole può essere di conforto nel confermare definitivamente i paesi di estensione;
- il richiedente è interessato a dilazionare il più possibile, anche in ambito extra europeo, la decisione definitiva sui paesi in cui estendere la protezione brevettuale.


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