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Come già accennato nel capitolo III una Domanda di brevetto deve essere corredata da una descrizione comprendente un titolo, un preambolo (in cui trovano chiarimento l'oggetto dell'invenzione, le sue applicazioni, il problema tecnico da risolvere, le principali soluzioni note, i vantaggi offerti dall'invenzione, la sua idea di soluzione), una descrizione di uno o più esempi di realizzazione illustrati con riferimento ad alcuni disegni, ed infine una serie di clausole, chiamate rivendicazioni, nelle quali trovano definizione le soluzioni inventive di cui si rivendica la privativa.
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Tale descrizione, eventualmente emendata a seguito dell'esame di merito, corrisponde all'attestato di brevetto come verrà rilasciato.
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Pertanto la parte dell'attestato di brevetto che serve a determinare l'estensione e i limiti dell'esclusiva concessa è costituita dalle rivendicazioni, mentre descrizione e disegni servono da supporto interpretativo delle rivendicazioni stesse.
2.
Implicazioni del ruolo che le rivendicazioni rivestono nel determinare i confini della privativa
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Una forma tipica di stesura delle rivendicazioni prevede una prima rivendicazione, detta rivendicazione principale, descrivente l'oggetto inventato, e una serie di rivendicazioni dipendenti dalla principale relative a forme preferite di realizzazione di tale oggetto.
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Stante il ruolo che le rivendicazioni rivestono nel determinare i confini della privativa risulta che l'ambito più ampio della protezione concessa è quello definito dalla predetta rivendicazione principale.
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Detta rivendicazione dovrà quindi descrivere l'oggetto inventato nel modo più ampio, ma tuttavia non tanto semplicemente in funzione degli scopi e/o dei vantaggi che esso intende raggiungere quanto piuttosto mediante la particolare soluzione tecnica ideata per raggiungerli, ridotta alle sole sue caratteristiche strettamente essenziali.
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Una appropriata stesura delle rivendicazioni presuppone quindi una corretta
individuazione di tali caratteristiche strettamente essenziali, pena il pericolo di facili aggiramenti del brevetto.
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Infatti se il brevetto viene concesso a protezione di un oggetto di cui è stata data una definizione includente caratteristiche non essenziali si lascia aperta la strada ai contraffattori per utilizzare impunemente il "cuore" dell'idea di soluzione alla base dell'invenzione, vale a dire per utilizzare l'idea di soluzione spogliata dalle predette caratteristiche non essenziali.
3.
L'interpretazione delle rivendicazioni
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Come ricordato al precedente punto 1 descrizione e disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. Tuttavia esse non costituiscono l'unico loro supporto interpretativo.
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Infatti quand'anche la rivendicazione principale di un brevetto venisse formulata correttamente da un esperto brevettuale in modo da enucleare l'idea di soluzione alla base dell'invenzione nelle sole sue caratteristiche strettamente essenziali, difficilmente la terminologia da lui utilizzata potrà risultare omnicomprensiva di tutti i mezzi, soluzioni e caratteristiche equivalenti. A sopperire al consequente pericolo di facili aggiramenti del brevetto trova applicazione il cosiddetto criterio degli equivalenti.
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Detto criterio può essere espresso come segue:
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affinchè si configuri la contraffazione del brevetto non occorre che sussista una rigorosa identità fra oggetto rivendicato e oggetto contraffatto ma è sufficiente che i due oggetti risultino sotto gli aspetti strutturale, funzionale e applicativo di sostanziale ovvia equivalenza.
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E' sufficiente cioè che l'oggetto rivendicato e quello contraffatto funzionino sostanzialmente allo stesso modo, utilizzando mezzi di ovvia equivalenza funzionale e ottenendo sostanzialmente gli stessi risultati.