G.ARENA: "IL BREVETTO PER INVENZIONE"


Capitolo I

GIUSTIFICAZIONI DELL'ISTITUTO BREVETTUALE
(Introduzione ai requisiti di brevettablità)

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............. Il tramonto definitivo del monopolio brevettuale concepito unicamente come privilegio concesso discrezionalmente a un suddito a fronte di un tributo, e la comparsa in sua vece del moderno istituto brevettuale avvengono nelle principali nazioni, salvo poche eccezioni, nell'800 o al più presto sul finire del 700, a seguito dell'affermarsi dei principi liberali e del riconoscimento del ruolo fondamentale che per lo sviluppo dell'economia svolge il progresso tecnologico.

.............L'introduzione dell'istituto brevettuale viene in sostanza giustificata come segue.

.............Uno dei fattori che concorrono in modo determinante alla floridità economica di una nazione è costituito dal grado di competitività delle proprie industrie nei confronti di quelle dei paesi più progrediti.

.............Tale competitività non consiste unicamente nella capacità di praticare prezzi concorrenziali. Essa significa anche e soprattutto capacità di aggiornare costantemente il proprio livello tecnologico e di riconoscere a tempo debito e possibilmente anticipare i mutamenti delle esigenze del mercato e di conseguenza introdurre tempestivamente le desiderate o comunque desiderabili innovazioni.

.............Risulta quindi molto importante favorire e stimolare il progresso tecnologico e l'attività innovativa in generale.

.............Numerosi sono i provvedimenti che possono essere adottati in proposito: costituzione di laboratori di ricerca e sviluppo, costante aggiornamento e perfezionamento dei tecnici, assegnazione di commesse relative a sviluppi di nuovi prodotti, istituzione di un sistema di tassazione favorevole agli investimenti nella ricerca, etc.

.............Tuttavia questi provvedimenti e il notevole impegno finanziario che ne deriva sarebbero di poco effetto se l'attività rivolta all'innovazione e al progresso tecnologico risultasse scarsamente rimunerativa. Da ciò l'importanza di un efficace mezzo di difesa e di valorizzazione dei risultati dell'attività innovativa quale quello costituito dal brevetto.

.............Infatti si consideri ad esempio un'industria (o un inventore) che dopo studi e ricerche sia pervenuta alla realizzazione di un prodotto di caratteristiche nettamente competitive rispetto a quelle di altri prodotti similari.

.............Se all'industria viene concesso, tramite il brevetto, il diritto di fabbricare e utilizzare commercialmente il prodotto in esclusiva, essa avrà la possibilità di vendere il prodotto a un prezzo convenientemente rimunerativo delle spese di ricerca e sviluppo sostenute.

.............Se al contrario tale diritto non le fosse riconosciuto essa si troverebbe a dover affrontare la concorrenza in condizioni sfavorevoli. Infatti qualsiasi concorrente, una volta conosciute le caratteristiche del nuovo prodotto, lo potrebbe fabbricare e commerciare a prezzi nettamente competitivi non dovendo computare fra le componenti del costo le spese, spesso rilevanti, da essa invece sostenute per lo studio e lo sviluppo del nuovo prodotto. Ne deriverebbe quindi un effetto scoraggiante a intraprendere nuovi studi e nuove ricerche.

.............Agli aspetti dell'utilita' economica della privativa industriale sopra evidenziati se ne aggiungono altri fra cui una maggior valorizzazione del patrimonio merceologico e tecnologico della nazione con conseguente effetto positivo sulla bilancia dei pagamenti.

.............Se da un lato esistono validi motivi a sostegno dell'istituto della privativa industriale costituita dal brevetto, dall'altro sussistono altrettanto validi argomenti che possono essere addotti a giustificazione dei limiti generalmente posti dalle legislazioni alla concessione della privativa, limiti miranti soprattutto ad evitare che il monopolio brevettuale possa tramutarsi in un ingiustificato privilegio.

.............Infatti se è vero che i diritti di monopolio conferiti con il brevetto rappresentano un giusto premio e incentivo nei confronti dell'autore di un ritrovato che si traduca in un apporto inventivo al patrimonio tecnologico, è anche vero che qualora il brevetto risultasse concesso per un prodotto gia' noto o costituente comunque una semplice innovazione alla portata della comune abilità di un qualsiasi tecnico di apportare innovazioni e perfezionamenti, esso non solo perderebbe le sue funzioni di stimolo nei riguardi del progresso tecnico, ma addirittura lo ostacolerebbe sottraendo alla libera disponibilita' dei terzi prodotti e tecniche gia' di fatto o virtualmente di dominio pubblico.

.............Inoltre risulterebbe falsato il gioco della libera concorrenza in quanto al titolare del brevetto verrebbe conferito l'ingiustificato privilegio di vendere il prodotto a un prezzo di monopolio a tutto scapito sia dei consumatori che dei possibili concorrenti.

.............Le precedenti premesse dovrebbero consentire una pił facile giustificazione e comprensione dei requisiti di brevettabilitą previsti dalla legge, requisiti che formano oggetto del prossimo capitolo.

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